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[1]Qualora siano presi accordi, ai termini del precedente art. 10, per accelerare l'esecuzione delle opere mediante l'anticipazione dei fondi necessari da parte d'una Provincia o d'un Comune, il Governo del Re potra' con decreto Reale imporre e riscuotere a favore della Provincia o del Comune una tassa supplementare a quella d'ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto pel quale sara' fatta l'anticipazione.
[2]La misura della tassa supplementare per ogni tonnellata di stazza sara' stabilita, caso per caso, fino a raggiungere il saldo della spesa, che verra' a gravare sulla Provincia o sul Comune, sia per gli interessi semplici del debito che dovesse contrarre per procurarsi i fondi da anticipare, sia per le tasse relative.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
