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[1]E' autorizzata la esecuzione delle nuove opere marittime comprese nella tabella annessa alla presente legge per l'ammontare di L. 132,543,000.
[2]Sono pure autorizzate le spese di cui ai nn. 29 e 30 della stessa tabella per l'ammontare di L. 4,500,000.
[3]Le opere da eseguirsi in tutti i porti ed in tutte le spiaggie sono dichiarate di pubblica utilita', e quelle da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell'art. 13, capoverso 1°, del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
