Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' autorizzata la esecuzione delle nuove opere marittime comprese nella tabella annessa alla presente legge per l'ammontare di L. 132,543,000.

[2]Sono pure autorizzate le spese di cui ai nn. 29 e 30 della stessa tabella per l'ammontare di L. 4,500,000.

[3]Le opere da eseguirsi in tutti i porti ed in tutte le spiaggie sono dichiarate di pubblica utilita', e quelle da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell'art. 13, capoverso 1°, del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;542~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari