Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 284,000 per la preparazione delle difese sanitarie del paese contro il pericolo di una epidemia colerica.
[7]Tale somma e' ripartita nel modo seguente:
[8]L. 40,000 sono portate in aumento al capitolo n. 66:
[9]«Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto e preparazione del materiale profilattico» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906, e L. 244,000 sono inscritte ad uno speciale capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione medesimo col n. 155 ter e con la denominazione: «Spese di materiale, di personale, di locali e di qualsiasi altra natura per i provvedimenti profilattici, intesi a prevenire il pericolo di un'epidemia colerica».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 28 giugno 1906.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Giolitti. A. Majorana.
[14]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
