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[1]E' autorizzata la spesa di L. 5,800,000 per l'esecuzione di opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805 (serie 3ª), per la sistemazione dei principali fiumi veneti.
[2]Siffatte opere aggiunte sono dichiarate di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 1 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
