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E' autorizzata una maggiore spesa di lire 10.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1930-XVII, n. 847, per le necessita' piu' urgenti in caso di pubblica calamita'.
Testo in vigore dal 1 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
