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Ai fini della presente legge, il limite del contributo previsto dalla lettera i) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e' stabilito in lire 2 milioni. Per i sinistrati proprietari di un solo alloggio, da loro personalmente abitato o dai prossimi congiunti, che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, riferito al catasto del 1943, il contributo sara' commisurato al 100 per cento della spesa ed il limite del contributo stesso e' elevato a lire 2 milioni e 500 mila.

Testo in vigore dal 17 luglio 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-13;554~art2 · fonte del testo

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