Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. 127 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o del piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano. Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio presentare la domanda di sussidio, in caso di effettiva esecuzione dei lavori riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-03-19;188~art9 · fonte del testo
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