Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 novembre 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La somma complessiva di lire 105 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 miliardi annui a partire dall'esercizio 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95. All'onere di lire 8.000.000.000 relativo alla prima rata dei contributi di cui al precedente articolo 1 si fara' fronte per lire 1,5 miliardi con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1,5 miliardi con corrispondente aliquota del maggiore gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, recante modifiche alle aliquote di tasse speciali per contratti di borsa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Testo in vigore dal 18 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
