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Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa, del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire tre miliardi annui a partire dall'esercizio 1963-64 e fino all'esercizio 1997-98.
Testo in vigore dal 5 maggio 1962 al 22 dicembre 2008
