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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1963; ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica, contributi in annualita' agli enti, cooperative e societa', previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari entro il limite di impegno di tre miliardi di lire.
Testo in vigore dal 5 maggio 1962 al 22 dicembre 2008
