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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' autorizzata la spesa di L. 44.000.000 per l'esecuzione, a cura e spese dello Stato, di opere stradali straordinarie a pagamento non differito nell'Italia settentrionale: di detta somma L. 14.000.000 saranno destinate alla soppressione, a cura dell'Azienda autonoma statale della strada, di passaggi a livello lungo le strade statali.
[9]La predetta somma verra' stanziata in cinque esercizi in ragione di L. 8.800.000 per ciascuno degli esercizi stessi a cominciare da quello per il 1939-40 fino a quello per il 1943-44 incluso.
[10]Con decreti del Ministro per le finanze verranno apportate ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda autonoma statale della strada le occorrenti variazioni.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 17 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
