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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per le opere di cui alla legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, e' autorizzata un'ulteriore spesa di L. 25.000.000, da inscrivere al capitolo 87-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso.
[9]A carico dello stesso fondo, ed entro il limite di L. 5.000.000, sara' provveduto alla spesa per l'apprestamento di ricoveri antiaerei di fortuna negli edifici demaniali.
[10]Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio in applicazione della presente legge.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 9 dicembre 1940-XIX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 7 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
