Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento delle cliniche universitarie e degli ospedali clinicizzati ai sensi degli articoli 27 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli Enti interessati. Detti Enti, per fronteggiare le quote a loro carico, possono provvedere alla stipulazione di mutui: l'ammortamento, per capitale ed interessi, e' a carico degli Enti stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-01;743~art1 · fonte del testo
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