Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600. La somma di cui al presente articolo e' ripartita tra gli enti e sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed e' erogata nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;110~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari