Art. 2
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[1]Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto alla iscrizione della predetta somma di L. 4.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartendola in ragione di L. 1.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 17 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
