Art. 1
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[1]Lo Stato e' autorizzato a rimborsare al comune di Cremona fino al limite di quattro milioni e, in ragione di un milione per esercizio, la spesa che sara' da questo sostenuta per la costruzione della fognatura urbana.
[2]Il rimborso avverra' in base all'avanzamento dei lavori, ivi compresa la eventuale spesa per espropriazioni, confermato dall'Ufficio del Genio civile, salva l'applicazione dell'art. 18 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.
Testo in vigore dal 17 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
