Art. 2
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[1]Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto alla iscrizione della suddetta somma di L. 13.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in parti uguali in tre esercizi finanziari a cominciare da quello 1939-1940.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
