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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in tre esercizi finanziari, in ragione di L. 20.000.000 per ciascun esercizio, a decorrere da quello 1939-40.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 maggio 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - COBOLLI-GIGLI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 16 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-22;793~art2 · fonte del testo

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