Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato lo stanziamento di L. 7.500.000, di cui L. 5.000.000 nell'esercizio 1930-31 e L. 2.500.000 nell'esercizio 1931-32, per provvedere ai pagamenti in somme capitali di cui al precedente art. 2.
[2]I pagamenti in annualita' faranno carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno effettuati in trenta annualita' costanti, anticipate, comprensive di capitale e di interessi, al tasso vigente per i mutui ordinari della Cassa dei depositi e prestiti nell'anno della liquidazione, aumentato dell'1 per cento. Le annualita' decorreranno dalla data del provvedimento col quale i pagamenti anzidetti verranno disposti.
[3]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito quello per le finanze, potra' autorizzare il Consorzio a fare operazioni garantite con le annualita' predette.
[4]L'impegno della spesa corrispondente alle varie serie di annualita' fara' capo ai limiti d'impegno fissati dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, ed ai corrispondenti pagamenti si fara' fronte con i fondi che saranno stanziati nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei vari esercizi finanziari, a norma dell'art. 2 della legge suddetta.
Testo in vigore dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
