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[1]Il Consorzio impostera' nella parte passiva del suo bilancio, a decorrere dall'esercizio nel quale avra' inizio la riscossione dei ruoli di contribuenza o dei canoni per la vendita dell'energia elettrica, prodotta con l'impianto, la quota di rimborso, senza interessi, dell'anticipazione, di cui all'art. 1, nonche' dell'altra di L. 1.000.000, fruttifera dell'interesse del 5 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 1924, accordata al Consorzio medesimo in virtu' del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

[2]La misura di tali quote di rimborso sara' determinata a giudizio insindacabile dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, in relazione alle condizioni finanziarie del Consorzio, debitamente accertate.

[3]Di mano in mano che saranno estinti i mutui contratti o da contrarsi dal Consorzio per l'esecuzione delle opere, la detta quota di rimborso sara' accresciuta dell'importo equivalente alle quote di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, dei mutui estinti, sino all'integrale rimborso dell'anticipazione suddetta.

[4]Nessun utile potra' essere frattanto attribuito ai componenti il predetto Consorzio, fermo restando, dopo avvenuto il totale rimborso delle anticipazioni suddette, quanto dispone l'art. 1 del disciplinare 22 agosto 1925, repertorio n. 643, in applicazione dell'art. 52 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

Testo in vigore dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-07-03;998~art3 · fonte del testo

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