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L'anticipazione di cui al precedente articolo verra' corrisposta per una meta' in somme capitali e per l'altra meta' in annualita', a norma del successivo art. 4, in relazione alle effettive necessita' della gestione ed in base a stati di avanzamento dei lavori debitamente accertati dall'ufficio del Genio civile competente.
Testo in vigore dal 31 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
