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Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al precedente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e' aumentata di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1069, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, a termini e con le modalita' stabilite dall'articolo 2 della predetta legge.

Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008

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