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[1]Per gli atti concernenti la esecuzione dei lavori e l'arredamento di cui al precedente articolo, il Governo del Re e' autorizzato a derogare alla disposizione della legge di contabilita' generale dello Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 luglio 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tittoni. A. Majorana.
[6]Visto, il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 10 agosto 1906 al 16 dicembre 2009
