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E' autorizzata la spesa di lire quarantamila, in aggiunta a quella concessa colla legge n. 377 del 9 luglio 1905, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1905-906, distinto col n. 45 quinquies e colla denominazione: «Spesa per lavori addizionali e per arredamento della casa demaniale in Therapia ad uso della R. ambasciata in Costantinopoli».

Testo in vigore dal 10 agosto 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-29;406~art1 · fonte del testo

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