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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa di L. 60,000 per retribuzioni di lavori straordinari ed altre spese occorrenti per l'esecuzione delle leggi 15 luglio 1906, n. 383 riguardante le provincie meridionali e le isole di Sicilia e Sardegna, 19 luglio 1906, n. 390 a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906, 25 giugno 1908, n. 355 a favore della Calabria, 31 marzo 1904, n. 140 a favore della Basilicata, 2 luglio 1908, n. 368 sulle volture catastali, e 9 luglio 1908, n. 434 sulle case dei contadini.
[7]La somma suddetta sara' inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per L. 30,000 nell'esercizio 1908-909, e per la rimanente somma nell'esercizio 1909-910.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Carcano.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
