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La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge e' addebitata nella misura del cinquanta per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per prestiti concessi alle rispettive Sezioni di credito industriale.

Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art10 · fonte del testo

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