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[1]I rettori delle Universita' e i direttori delle cliniche universitarie, degli istituti e dei gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verifichino anno per anno, sui fondi effettivamente loro assegnati e da essi amministrati; ed il Ministero dell'istruzione pubblica provvedera' d'accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]TEDESCO. CREDARO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 18 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
