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[1]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio, in relazione al fabbisogno, le variazioni occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2. Agli stanziamenti relativi saranno applicate le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, sul finanziamento di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 novembre 1941-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
