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Per la riparazione dei danni verificatisi in dipendenza delle alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'autunno 1940 sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in aggiunta a quelle autorizzate con la legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 47:
- a)lire 12.000.000 per lavori di demolizione, puntellamenti e sgombri, attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, ricovero per i senza tetto, ripristino di acquedotti e di opere igieniche e di edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' per altri bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso;
- b)lire 2.000.000 per opere di consolidamento e di trasferimento di abitati;
- e)lire 1.000.000 per la concessione di sussidi a favore degli enti ausiliari dello Stato, a norma delle vigenti disposizioni, per il ripristino di opere stradali e di difesa degli abitati.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
