Art. 2
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[1]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, da ripartirsi in due quote annuali di L. 1.000.000 ciascuna, a carico degli esercizi finanziari 1944-1945 e 1945-1946.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - COBOLLI-CIGLI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
