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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata la spesa straordinaria di L. 83,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905, ripartita come appresso:
[7]Capitolo n. 337 ter. - Spese per la Commissione Reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, con R. decreto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione e il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario.. L. 55.000,-- Capitolo n. 337 quater. - Spese per la Commissione istituita dal ministro del tesoro con decreto 12 marzo 1900, per lo studio dei riscatti delle ferrovie concesse all'industria privata...... L. 28.000,-- ------------- Totale... L. 83.000,-- -------------
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1905.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Carlo Ferraris. Carcano.
[12]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 15 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
