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E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per provvedere alla esecuzione delle opere di sistemazione dei porti pescherecci indicate nella tabella annessa alla presente legge. Tale somma sara' iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-1941 e 1941-1942. Con decreto del Ministro per le finanze sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
