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[1]Gli stanziamenti in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 e dell'aumento del limite di impegno di cui all'art. 2 saranno effettuati negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura e delle foreste con decreti del Ministro per le finanze a misura del fabbisogno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 1941-XIX
[2]VITTORIO EMANUELE
[3]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL - TASSINARI
[4]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 19 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
