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Per fronteggiare la spesa necessaria per la riparazione danni verificatisi alle opere pubbliche di bonifica in Sardegna ed in altre zone d'Italia, il limite d'impegno stabilito per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1940-41, per spese, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e' aumentato di lire 30.000.000.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
