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Miscellanea
Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso
Legge 22 marzo 1951, n. 290
- Aggiornato al
- 8 maggio 1951
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1E' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello stato di previsione…
- Art. 2E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della…
- Art. 3L'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 11 e la concessione dei sussidi di cui…
- Art. 4I sussidi di cui al precedente art. 2, lettere a) e b), possono essere concessi anche se…
- Art. 5Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere…
- Art. 6Le domande di sussidio di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 devono essere…
- Art. 7Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera c)…
- Art. 8Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la…
- Art. 9Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di…
- Art. 10L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art…
- Art. 11E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni in aggiunta a quella di lire un miliardo di…
- Art. 12Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una…
- Art. 13Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le…
- Art. 14La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
