Art. 2
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La spesa verra' stanziata nei bilanci della Cirenaica, in ragione di L. 8.000.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35 a tutto il 1939-40, e di L. 7.000.000 nell'esercizio 1940-41.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
