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[1]La spesa di L. 325.000.000 per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, lettera a), della presente legge sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per L. 50.000.000 negli esercizi 1941-42 e 1942-43, per L. 55.000.000 nell'esercizio 1943-44, per L. 110.000.000 nell'esercizio 1944-45 e per L. 60.000.000 nell'esercizio 1945-46.
[2]La somma di L. 175.000.000 da destinare ai contributi statali autorizzati a favore dell'Azienda autonoma statale della strada sara' stanziata nei tre esercizi 1941-42, 1942-43 e 1943-44.
Testo in vigore dal 1 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
