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Col fondo di lire 325.000.000 autorizzato in base all'art. 1, lettera a), potranno essere eseguiti anche lavori di competenza degli Enti locali, secondo le disposizioni che saranno al riguardo emanate di concerto con i Ministeri dell'interno e delle finanze.
Testo in vigore dal 1 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
