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[1]Con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze sara' approvato l'elenco delle opere pubbliche di cui all'articolo precedente.
[2]Le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali saranno trasferite a titolo gratuito alle Amministrazioni stesse col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
