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E autorizzata la spesa di L. 3.500.000 per la esecuzione, a carico dello Stato, degli impianti e servizi pubblici accessori delle case minime in Roma costruite a cura del Governatorato di Roma, ai sensi della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 878. Per la esecuzione delle opere anzidette ed il rimborso della relativa spesa al Governatorato di Roma si applicheranno le stesse modalita' stabilite dalla citata legge 1° luglio 1940, n. 878.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
