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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' autorizzata la spesa di L. 8.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per l'esecuzione di opere urgenti di pronto soccorso in alcune Provincie danneggiate da alluvioni.
[9]Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, alla iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio corrente.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Dalla Zona di operazioni, addi' 21 giugno 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Serena - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
