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[1]Sul fondo, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici effettuera' a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria le somministrazioni occorrenti per la costruzione di case economiche e popolari in quel capoluogo, di competenza dell'Ente stesso a norma delle disposizioni vigenti.
[2]Le baracche, che si renderanno disponibili per effetto delle nuove costruzioni in Reggio Calabria e nei Comuni delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro, dovranno essere immediatamente demolite, rispettivamente a cura dell'Ente edilizio o del Ministero dei lavori pubblici.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Cobolli-Gigli - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 10 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
