Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' autorizzata una maggiore spesa di L. 2.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1940-41, in aggiunta a quella di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per le necessita' piu' urgenti, in caso di pubblica calamita'.
[9]Il Ministro per le finanze provvedera' con propri decreti, alle variazioni di bilancio in applicazione della presente legge.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 19 dicembre 1940-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
