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Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, che terra' una contabilita' separata, ovvero alla 1ª Giunta U.N.R.R.A.-Casas. Ove particolari ragioni lo consiglino il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili. Gli alloggi sono assegnati in locazione, ovvero, per una aliquota non superiore al 50 per cento e da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, con patto di futura vendita. I locatari pagano un corrispettivo annuo determinato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. In caso di assegnazione con patto di futura vendita il corrispettivo e' versato in 35 annualita' corrispondenti al costo di costruzione, da ammortizzarsi al tasso del 0,50 per cento, oltre alle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. L'istituto gestore trattiene dai canoni come sopra determinati, la quota afferente alle spese e versa la rimanenza allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro. Il pagamento dei canoni e le eventuali morosita' sono disciplinate dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Qualora gia' i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprieta' degli assegnatari, la gestione sara' disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio.

Testo in vigore dal 13 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

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