Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Alle spese di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sara' provveduto con i fondi assegnati con il R. decreto-legge 6 novembre 1924-III, n. 1931.
Testo in vigore dal 20 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
