Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1941 al 15 maggio 1957. Leggi il testo vigente →

[1]Effettuato il pagamento delle somme di cui agli articoli precedenti, nessun altro sussidio statale sara' piu' concesso alle suddette Mense per lavori di riparazione e ricostruzione o nuova costruzione di edifici di culto od ecclesiastici e per i relativi arredamenti, salvo la liquidazione ed il pagamento dei sussidi, di cui all'art. 101 del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e nei limiti degli impegni di bilancio gia' assunti all'entrata in vigore della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Gorla - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 15 maggio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-08-01;940~art3 · fonte del testo

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