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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata l'assegnazione straordinaria di L. 120,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-907, al nuovo capitolo n. 482-ter «Spese per la Commissione reale istituita in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, con R. decreto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione e il riparto dei disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario».
[7]Il Governo e' autorizzato ad imputare il pagamento di tale spesa, in conto residui, prelevando la corrispondente somma dai residui del fondo di riserva inscritto al capitolo n. 483 del predetto stato di previsione».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]GIANTURCO. CARCANO.
[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 22 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
