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In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471, e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa', previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

Testo in vigore dal 22 novembre 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-19;1186~art1 · fonte del testo

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