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Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dall'istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, sono estese, ad ogni effetto, le norme stabilite nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

Testo in vigore dal 18 luglio 1961 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-27;562~art3 · fonte del testo

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