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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, anche in deroga alle disposizioni e limitazioni stabilite dall'art. 74 del suo statuto, e' autorizzata a concedere un mutuo o mutui sino alla concorrenza di 10 milioni all'Ente autonomo del Teatro alla Scala, colla fidejussione solidale del comune di Milano e con l'una o l'altra delle seguenti garanzie accessorie:
- a)cessione di tanta parte del gettito del diritto addizionale di cui all'art. 18 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567, quanta corrisponda all'ammontare delle semestralita' convenute;
- b)ipoteca di primo grado sul Teatro alla Scala ed immobili annessi e relativi;
[8]oppure con entrambe queste garanzie, ferma in ogni caso la fidejussione solidale del comune di Milano.
[9]Le condizioni di tasso d'interesse e del periodo di ammortamento verranno direttamente concordate dagli enti interessati.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Martelli - Mosconi - Belluzzo.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 25 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
